Il Tribunale e FB per chi non paga le fatture

Il Tribunale di Roma ha anche condannato un debitore al pagamento delle spese legali

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Una interessante ordinanza del Tribunale di Roma è recentemente balzata all’attenzione (anche per l’applicazione, probabilmente per la prima volta, dell’art. 21 della Costituzione alle manifestazioni di pensiero in rete).

A fronte della richiesta (avanzata da un imprenditore ”inadempiente”) di rimozione dei contenuti, postati in vari Social network (tra cui Facebook) e Blog (dove il creditore informava del mancato pagamento dei propri crediti), perché ritenuti diffamatori ed offensivi della propria reputazione commerciale, il Tribunale non solo ha respinto la domanda di rimozione ma ha anche condannato il richiedente (cioè il debitore) al pagamento delle spese legali.

Secondo il Tribunale, infatti, le dichiarazioni postate “costituiscono espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito dall’art. 21 della Costituzione, rappresentando – la divulgazione di uno scritto via internet – estrinsecazione del legittimo diritto di cronaca e critica”.

Sempre secondo il Tribunale, per giurisprudenza consolidata affinché la divulgazione di notizie o commenti asseritamente lesivi dell’onore e della riputazione di terzi “possano considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca / critica” devono ricorrere le seguenti tre condizioni (tutte ritenute sussistenti nel caso esaminato): verità dei fatti esposti; interesse pubblico alla conoscenza del fatto; correttezza formale dell’esposizione (cioè le opinioni espresse non devono indulgere in accostamenti suggestivi e in espressioni inutilmente offensive e volgari).

Link al testo integrale dell’ordinanza:  http://www.lidis.it/wp-content/uploads/2015/09/Ordinanza-art-21-trib-roma.pdf

*) Per completezza cito, però, anche la sentenza (apparentemente in contrasto con l’ordinanza) n. 12695/2015 della Cassazione Penale su https://www.linkedin.com/pulse/dedicare-un-video-su-youtube-al-debitore-e-commettere-comellini?trk=mp-author-card

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