Guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita iva, che non hanno ricevuto altri aiuti dallo Stato possono, a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 30 novembre, richiedere un bonus fino a 7.500 euro previsto da ministero del Turismo: a disposizione 2 milioni di euro.

Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: i beneficiari

Sono beneficiari delle risorse le guide turistiche e accompagnatori turistici come di seguito individuati:

a) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;

b) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72;

c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici alle lettere a) e b) del presente articolo

Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: presenta la domanda

Le domande di agevolazione possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre (termine prorogato rispetto alla data inizialmente prevista del 16 novembre 2022) alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata.

Le domande di accesso sono presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta.

La piattaforma consente di:

a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

b) presentare l’istanza mediante delega ad un soggetto terzo;

c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) caricare gli allegati alla domanda di contributo;

e) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

 Ai fini della richiesta del contributo, l’istante deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto del 21 settembre 2022, prot. n. 12069 e allegare alla domanda il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico. Alle istanze presentate dalle società di cui all’articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Avviso dovrà essere allegato il patentino di un socio.

È possibile presentare una sola istanza per lo stesso patentino da allegare alla domanda o come persona fisica o come società.

Le eventuali richieste di assistenza tecnica potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.it.

 

 

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